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| Carta dei diritti della casalinga |
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E' la nostra proposta di uno "status" giuridico della casalinga presentata nella Sala del Cenacolo della Camera dei deputati il 5 novembre 2002, fatta presente al Ministro del Lavoro, on. Roberto Maroni. Ripresa dal Presidente della Regione Lazio on. Francesco Storace nel suo intervento alla nostra XXI Assemblea nazionale di Viterbo.
Carta dei diritti della casalinga
Art. 1 - ? casalinga la persona che svolge lavoro in casa a seguito di responsabilit? familiari in modo esclusivo o prioritario, a titolo definitivo o temporaneo. Art. 2 - La casalinga ? "lavoratrice familiare". In quanto tale ha diritto al riconoscimento giuridico, sociale, economico della sua condizione nel quadro di un'adeguata politica familiare. Art. 3 - In forza di tale riconoscimento, alla "lavoratrice familiare" ? esteso il diritto costituzionale alla sicurezza sociale, nel rispetto dei diritti acquisiti o in fieri. Art. 4 - Ai fini pensionistici previsti da leggi sempre perfettibili la contribuzione tiene conto del mancato reddito della lavoratrice familiare e della precariet? economica della famiglia monoreddito. Di conseguenza la cifra versata a questo titolo ? detratta in sede di denuncia dei redditi familiari, quale significativo riconoscimento da parte dello Stato del suo servizio sociale. Al Fondo autonomo speciale confluiscono i versamenti delle aziende produttrici in una percentuale da definire e i proventi della scontistica applicata dalle grandi catene di distribuzione. Art. 5 - La "lavoratrice familiare" ha diritto alla prevenzione degli incidenti domestici e alla copertura assicurativa dell'invalidit? temporanea o permanente ad essi conseguente, nonch? al riconoscimento delle patologie professionali legate alla sua attivit? lavorativa. La prevenzione degli eventi traumatici ? delegata alle Regioni che si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni nazionali portatrici degli specifici interessi. Art. 6 - In caso di maternit?, ? riconosciuta alla "lavoratrice familiare" un'indennit? "una tantum" in misura corrispondente a quella versata alle lavoratrici autonome. Art. 7 - In caso di separazione o divorzio, gli organismi preposti tutelano a che il coniuge percettore di reddito assolva gli obblighi di mantenimento e sopravvivenza del coniuge privo di reddito e del nucleo familiare disciolto, assicurando loro lo stesso tenore di vita. Art. 8 - In caso di vedovanza la reversibilit? della pensione ? corrisposta per intero in rapporto ai diritti maturati dal titolare deceduto. Art. 9 - Al nucleo familiare della "lavoratrice familiare" viene riconosciuto un "assegno sociale" che tiene conto del reddito percepito e del numero dei membri della famiglia stessa. Questo nuovo cespite ? versato direttamente alla "lavoratrice familiare". Art. 10 - Alla lavoratrice familiare che svolge lavoro di cura in forma temporanea, accedendo al "congedo parentale", spetta un assegno educativo. Ai genitori di figli handicappati l'assegno ? attribuito senza condizioni. Lo stesso trattamento ? esteso alla persona che in famiglia assiste anziani ammalati e non autosufficienti. Art. 11 - La "lavoratrice familiare" ha pieno diritto, senza limite di et?, all'accesso a corsi di formazione o di riqualificazione al fine di acquisire o rinnovare le sue competenze professionali. Tali corsi sono gratuiti e organizzati in orari accessibili alle donne che hanno impegni familiari. Art. 12 - La "lavoratrice familiare" pu? accedere a impiego stabile o a tempo determinato o a forme di part time, qualora, assolti i compiti pi? impegnativi della vita familiare, o nel caso in cui venga meno il reddito del congiunto percettore di reddito, intenda rientrare nel mercato del lavoro e partecipare a concorsi pubblici oltre i limiti di et? stabiliti da normative vigenti. Art. 13 - Il trattamento previsto dalle norme suddette ? esteso alla persona della famiglia che ne assolve i compiti, sia essa di sesso femminile o maschile. Art. 14 - Le "lavoratrici familiari", come le altre lavoratrici, hanno diritto alla rappresentanza, nelle sedi della concertazione, negli organismi governativi e ministeriali inerenti e ai livelli istituzionali: comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo. Art. 15 - Al fine dei raggiungimenti dello "status giuridico" della casalinga e delle finalit? sopra rappresentate, ? costituita una "Commissione lavoro familiare" in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale sono rappresentate le organizzazioni nazionali portatrici degli specifici interessi, che lo Stato sostiene con misure da definire nel loro impegno di rappresentanza e di tutela delle "lavoratrici familiari".
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