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MOICA ? Movimento Italiano Casalinghe LIBRO BIANCO SUL LAVORO FAMILIARE Donna e lavoro familiare di Tina Leonzi Si va registrando in questi anni una compenetrazione sempre pi? stretta fra ?tempi di vita? e ?tempi di lavoro?, qualunque sia la collocazione in cui una donna vive. Mentre la donna lavoratrice extra domestica rivendica il diritto a vivere, contemporaneamente all'esperienza lavorativa esterna, la propria vita di donna, di moglie, di madre, di cittadina, la donna casalinga (meglio sarebbe definirla-lavoratrice familiare-) chiede con forza che il lavoro svolto nella casa venga riconosciuto come lavoro professionale e, di conseguenza, goda dei diritti fondamentali di cui ogni lavoratore fruisce. Il concetto ? piuttosto rivoluzionario. Infatti, volere che venga riconosciuto il lavoro familiare come vero lavoro (anche se non svolto nei luoghi classici: la fabbrica, l'ufficio, la scuola, l'ospedale) ma la casa ? progetto ambizioso che sovverte convinzioni, mentalit? e costumi radicati, secondo i quali l'attivit? familiare sarebbe-naturale-? connaturata al fatto di essere donna. Da quasi trent'anni ( da quando cio? il MOICA si ? costituito e opera con l? impegno di rappresentare gli interessi delle donne che svolgono il lavoro familiare) si parla della presenza familiare come di un'attivit? segnata da un'alta produttivit? sociale. La prof. Livia Fornaciari Davoli, noto economista dell'Universit? di Modena che assicur? il contributo del suo studio e dei suoi approfondimenti a questa materia, sostenne fino agli anni 80 che la -presenza familiare- ha dignit? di lavoro produttivo e che come tale, richiede e merita (nel contesto sociale come nell'ambito giuridico) importanti riconoscimenti, accioch? la donna-lavoratrice familiare - possa conseguire quello Status sociale cui ha diritto, per se stessa, come persona e, appunto come lavoratrice. Quando si parla della donna casalinga come di una-lavoratrice familiare - (da non confondersi con la-collaboratrice familiare, che ? una persona che presta attivit? lavorativa nell'ambito di una famiglia non propria e, in quanto tale, ricevuto adeguato compenso retributivo) si evidenzia come l'evoluzione di questo ruolo sia legata a fattori sociologici e tecnologici che hanno mutato profondamente la qualit? del lavoro stesso magari riducendone la quantit?, ma non l'impegno. La conduzione della casa, per la responsabilit? dell'impegno educativo, le molteplici attivit?, le gestione del bilancio familiare, l'organizzazione del lavoro e del tempo libero, hanno fatto ?lievitare? il lavoro della donna casalinga. Professionalit? nuova, dunque, ? richiesta alle persone che si dedicano all'impegno domestico e familiare. Lo stesso utilizzo dei servizi pubblici (scuole, ospedali, strutture sanitarie consultori) produce con il miglioramento dello -standard- assicurato (pure attualmente in calo, dopo i severi tagli della spesa pubblica), un nuovo lavoro di relazione di intermediazione tra-famiglia-e-mondo esterno-. Gli elettrodomestici che pure hanno alleggerito la fatica fisica, non hanno diminuito l'orario di lavoro, che va ben oltre le otto ore giornaliere, previste in qualsiasi contratto di lavoro. Aggiungasi a ci? come l'organizzazione attuale della societ? richieda disponibilit? di tempo anche per procedure burocratiche, che alla donna casalinga vengono demandate e delegate in toto. A questo punto, pur riconoscendo che alla ?specificit?? del lavoro familiare mal si addice una valutazione in termini strettamente economici, non sembra accettabile che tutta quella massa di lavoro continui a essere esclusa dal computo ufficiale della produzione economica, dal famoso PIL (prodotto interno lordo, in rapporto al quale, in ogni realt? nazionale esso sembra rappresentare un valore del 40% circa). Esponiamo nelle pagine seguenti il risultati di uno studio importante condotto in Italia nel 2007. ?Da pi? parti si riconosce che se gli indice economici tenessero conto del lavoro familiare, le donne ne beneficerebbero tanto psicologicamente quanto economicamente, poich? il valore monetario dei beni e dei servizi ? un indice riconosciuto di valorizzazione?. Di contro le statistiche ufficiali, totalmente indifferenti alla recente affermazione di autorevoli sociologi ed economisti e addirittura sorde al non lontano, e sia pure indiretto, riconoscimento giuridico del lavoro familiare, (legge di riforma del diritto familiare n?151/75 e L. 493/99) continuano a escludere la casalinga dell'area economica collocandola nella popolazione ?inattiva?. La causa del disconoscimento sociale ed economico della lavoratrice familiare (95% di sesso femminile) ? da molti ravvisato nella gratuit? del suo lavoro. Si suppone infatti che tale gratuit? renda occulta e impercettibile l'esistenza di questi beni e servizi, molteplici e insostituibili, che milioni di donne producono quotidianamente per altrettante famiglie e che la conseguente non inclusione della produzione familiare nel PIL (misura sintetica dei beni servizi di cui gode la collettivit?) releghi il lavoro svolto tra le pareti domestiche nella ristretta sfera del privato, celandone cos? l'innegabile rilevanza sociale. A questo punto ? facile intuire che la donna casalinga potrebbe assumere dignit? di soggetto economico se (e solo se) l?importo dei servizi prestati nell'ambito della famiglia, equiparato a un qualunque altro bene quantificabile in valore e cifre, venisse computato nel reddito nazionale e se essa -casalinga - venisse, di conseguenza, classificata fra la popolazione ?attiva?. Ne consegue l'esigenza che il lavoro familiare venga considerato lavoro professionale con l'estensione di previdenza e provvidenze che facciano dello stesso una professione garantita, soprattutto sul piano della sicurezza sociale. Ci? detto non pu? sostenersi, la proposta del -salario della casalinga-. Non esiste nella fattispecie un datore di lavoro, non sarebbe possibile ottemperare alle normali verifiche dello svolgimento e dell'orario dell'attivit?, data la particolarit? dello stesso; ne ? sostenibile la -dipendenza-della -lavoratrice familiare- da chicchessia. Essa si pone, invece, come figura autonoma, e invoca pertanto, per ora, un trattamento adeguato nel campo della sicurezza sociale e fiscale ( in quanto famiglia monoreddito) anche se un riconoscimento economico, sia pure in questa fase non configurabile, sarebbe meritatissimo. Emerge dunque - nell'una e nell'altra condizione- l'esigenza-di una politica familiare a reale sostegno della famiglia-, orientata ovviamente in modi diversi, ma comunque necessaria sia la famiglia ?monoreddito? sia la famiglia ?bireddito?. A questo riguardo, l'Italia pare in ritardo nel quadro dei paese dell?alta industrializzazione. ? innegabile, peraltro, che ci troviamo di fronte a una rivalutazione della famiglia (seppure per molti versi contraddittoria, tesa tra riconoscimento del nucleo familiare come gruppo portante della societ?, ma anche agenzia sulla quale rovesciare pesanti compiti). Rivalutazione che resterebbe teorica-ideale culturale - se non ne seguisse una progettualit? di elaborazione e di attuazione di misure esplicite e specifiche di -politica familiare-, che guardino alla famiglia, non gi? in una prospettiva assistenzialistica ma rappresentino una risposta sociale, politica ed economica. La stessa -pensione sociale- il cui godimento ? legato a un reddito davvero basso del nucleo familiare- dovrebbe essere riformata: si tratterebbe di proporre una modificazione del -tetto- del reddito stesso in modo da consentire alle donne casalinghe pi? anziana di usufruire di questo trattamento previdenziale, visto che per le stesse non vi ?, per ragioni di et?, quel margine temporale necessario alla costruzione di un piano previdenziale adeguato. Sul piano fiscale il MOICA ? favorevole fin dalle origini, al al sistema del quoziente familiare alla francese, che tiene conto del reddito realmente percepito dalla famiglia e, insieme, del numero dei membri della stessa. Ben venga che Brescia si proponga come citt? virtuosa, se come ha dichiarato recentemente l'Assessore alle Politiche familiari, Giorgio Maione, sar? tra le prime, ad introdurre il quoziente familiare. Sempre nella linea di sostegno alla famiglia, come-lavoratrice familiare- dovrebbe essere conosciuta anche la donna nubile dedita all'assistenza dei propri congiunti non autosufficienti. Naturalmente, in una linea unitaria, lo stesso trattamento va pensato per la donna e per l'uomo, indifferentemente, e quindi per la persona che, di fatto, nella famiglia svolge questo ruolo. Che cosa propone il MOICA a riguardo? Una legislazione che riconosca il lavoro familiare a tempo pieno e parziale e costituisca sintesi delle diverse proposte delle forze politiche presenti in materia delle Politiche familiari. L'attenzione alla donna -casalinga a tempo parziale- e, quindi, alla lavoratrice esterna, al fine di garantire una vita familiare possibile, diventa il denominatore che accomuna le donne al di l? delle diverse esperienze esistenziali. L'esperienza familiare si propone, dunque, come formula unificante e via all'auspicata -reciprocit?- uomo/donna di cui il dibattito culturale e politico ? segnato da anni, e strategia di superamento di rigide divisioni dei ruoli e di persistenti ingiustizie non solo fra i sessi, ma all'interno dello stesso mondo femminile, nel quale le ?pari opportunit?? restano un miraggio ancora lontano. Donna casalinga e lavoro familiare Parlare dell'attivit? familiare come di un lavoro ? fare cultura nuova: vuol dire comprendere che il lavoro nella casa ? un vero lavoro e, come tale, ha diritto al rispetto, alla considerazione, alla rilevanza morale e sociale. L'attenzione alla condizione casalinga, dunque, vuol dire attenzione a una condizione umana che richiede analisi e interventi di diversa natura, anche nella prospettiva istituzionale e costituzionale, per cui ogni cittadino ? uguale davanti alla legge dello Stato. Per quanto riguarda la donna che , oltre a un'attivit? esterna, svolge il lavoro familiare, la questione va posta in termini di riconciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Art. 3 della Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignit? sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Ancora - secondo comma dell?art. 4: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie responsabilit? e la propria scelta, un'attivit? o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della societ?. Ebbene non ci si ? resi conto che la disattenzione e la disistima con cui si guardava (o, meglio, non si guardava ) alla condizione casalinga, costituiva, oltre che una grave ingiustizia,1'evidente omissione ai doveri e agli obblighi discendenti dal dettato costituzionale, su cui si fonda la Repubblica italiana. La sensibilit? nuova con cui si comincia a considerarla e a comprendere il contributo positivo che questa condizione comporta alla famiglia e alla societ? (anche in termini economici) ? un fatto altamente positivo. Studi economici anche in Italia lo mettono bene in luce e consentono anche di focalizzare le condizioni negative, i rischi che il lavoro comporta (nelle espressioni della domesticit?), al fine di mettere in atto, successivamente, interventi capaci di contenere e di neutralizzare pericoli di varia natura Alcuni spunti di riflessione, che sembrano meritevoli di riflessione, riguardano la fatica del lavoro domestico, il pericolo di incidenti acuti (infortuni sul lavoro, veri e propri) e la definizione delle malattie professionali caratteristiche di questo tipo di lavoro stesso. La gravosit? del lavoro domestico e di cura - La fatica di questa attivit? lavorativa ? innegabile. Ci? comporta problemi per le donne anziane, che, nell'attuale organizzazione familiare/ sociale, portano spesso il peso di due famiglie: la loro e quella delle famiglie giovani, nelle quali entrambi i genitori lavorando fuori casa affidano loro in esclusiva la cura e l' educazione dei bambini. La fatica del lavoro domestico ? da tener presente in occasione delle gravidanze o durante le malattie. Difficilmente la casalinga, quando ? malata, pu? mettersi a letto, curarsi e attendere la guarigione. Da tener presente ancora, l'affaticamento cronico: quello domestico ? un lavoro senza orari, ininterrotto, senza ferie, senza riposo, senza periodo di quiescenza. Il permanere in attivit? a lungo, sembra essere per alcuni tratti positivo, perch? mantenendo immersa la persona nella propria cultura fino a quando le condizioni di autonomia glielo consentono, sia pure graduando l'impegno, eviterebbe la sindrome da pensionamento e il conseguente senso di inutilit? e di sradicamento che questa situazione spesso porta con s?. Per le lavoratrici extra-domestiche, il lavoro familiare si associa, invece, al lavoro esterno, con un duplice carico di orari e di fatica. Ci? si traduce solitamente (unitamente al fatto che il lavoro femminile del mercato, si esprime, spesso, ai pi? bassi livelli del mondo produttivo, in condizioni di marginalit? e di precariet? ) in forme di disaffezione al lavoro, di assenze giustificate da carichi eccessivi, di conflittualit? emotiva indotta dal gravoso ruolo. Il rischio di incidenti acuti - Il rischio di incidenti acuti ? cos? elevato da superare quello dei luoghi classici di lavoro. Infortuni risarciti, solo in conseguenza di conseguenze permanenti (L.493/99). Gli infortuni pi? comuni riguardano ustioni, cadute, ferite da taglio, elettrocuzione, intensificatisi in seguito all'introduzione massiccia degli elettrodomestici. Gli incidenti a domicilio si collocano al secondo posto tra le morti per cause accidentali, subito dopo quelle del traffico. Altri fattori da considerare sono i rischi fisici, i rischi chimici e le malattie professionali. Il rischio, spesso evidenziato ? legato alla sfera psichica: disturbi legati alla fatica del lavoro, alla continua reperibilit? della donna, all'impossibilit? di recupero per festivit?, alla mancanza di riposo e di ferie. ? perci? importante teorizzare forme di prevenzione soddisfacente che tendano, in primo luogo all'identificazione e alla rimozione delle cause stesse al contenimento dei meccanismi perversi che li producono e che portano a situazioni permanenti di patologia; infine alla copertura assicurativa delle malattie professionali, ben oltre le prestazioni attualmente assicurate della L. 493. Le malattie professionali - Si ravvisano in dermatite da contatto (prodotti detersivi, disinfettante eccetera), allergie, vene varicose, dovute alla persistente stasi eretta. Una particolare attenzione si dovrebbe dare all'eccesso di ingestione di cibi, di alcol, di fumo con conseguente sovrappeso e patologia a carico dell'apparato digerente, del fegato, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare. Fra le malattie, particolare attenzione si dovrebbe riservare agli aspetti psichici: frustrazione per un lavoro non remunerato, non pensionabile ( inadeguata la L. 565/96 sul trattamento pensionistico dei ? lavoratori familiari?) ? spesso scarsamente riconosciuto anche da parte dei familiari stessi. La frustrazione per un lavoro non remunerato si accompagna a situazioni di solitudine, perdita di rapporti interpersonali, col coinvolgimento totale della donna nelle faccende domestiche. Aspetti di da tener presenti quando si vuole offrire, al riguardo, un contributo di analisi che consenta di conoscere, di informare, di divulgare attraverso i mass-media, di intervenire nella prospettiva della prevenzione e di sicurezza sociale, la rilevanza morale, educativa, gestionale, economica del lavoro familiare. La sicurezza sociale Trattamento previdenziale (legge 565/96) ?Norme per il trattamento pensionistico delle persone che svolgono lavoro di cura non retribuito derivante dalle loro responsabilit? familiari?. Occorre pervenire alla modifica della legislazione esistente al riguardo. Di fatto la normativa istituisce il Fondo operante in seno all?INPS va perfezionato mediante: la perequazione automatica delle pensioni penalizzate da fenomeni inflattivi la mobilit? tra gestioni previdenziali diverse delle contribuzioni versate attraverso il sistema della totalizzazione; la reversibilit? delle prestazioni pensionistiche; la pensione di invalidit?; l'applicazione del sistema della ?scontistica? possibile a tutti i fondi complementari e, per assurdo, escluso a questo fondo pubblico con conseguente forte discriminazione tra categorie di pensionati; l?ampliamento della platea ad altri soggetti interessati a integrare la situazione previdenziale, il che renderebbe pi? interessante, e pi? consistente, il fondo stesso. (D.L. 503/92, art. 4 comma b) Entrato nella legge di riforma previdenziale L. 335/95. E? necessario riprendere l'attenzione alla normativa che, applicando il cumulo dei redditi ha annullato l'integrazione al minimo nel trattamento pensionistico, privando la casalinga della piccola rendita precostituita con versamenti volontari collegati a quelli dei tempi di vita lavorativa esterna (vale per le classi dal 1940 al 1945). (L. 493/99) ?Norme per la prevenzione la copertura del infortuni domestici negli ambienti di vita e di lavoro?. Anche questa legge, importante perch? riconosce il lavoro familiare come lavoro vero e pericoloso, richiede modifiche sostanziali: Abbattimento del livello di riconoscimento dell'invalidit? dall'attuale 27% (soglia peraltro ottenuta nel mese di novembre del 2006) ai livelli riconosciuti a tutte le altre categorie lavorative; Estensione della copertura: il limite va portato almeno a settant'anni, visto che in quella fascia d'et? gli eventi traumatici sono, secondo i dati raccolti, pi? frequenti che nelle altre fasce. E perch? non estenderla anche alle lavoratrici esterne, che sono pur sempre casalinghe e quindi esposte al rischio, in alcune ore della giornata? Innalzamento dei tetti di reddito personali e familiari sotto i quali scatta la gratuit?. Gli attuali sono cos? bassi ( 4.648,11 ? un reddito individuale e 9.296.22 ? reddito familiare) da escludere quasi tutti, compresi quelli delle fasce di povert?, avendo ben presente che le risorse del Fondo costituiscono garanzia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche proposte al fine di migliori prestazioni. Nel 2006 il MOICA ha ottenuto il riconoscimento della causa di morte, escluso dalla normativa alle origini. Proposte recenti, pur confermando l'obbligatoriet? dell'assicurazione ( premio 12,91 ?), si muove nella prospettiva di un'integrazione facoltativa per la copertura dell'invalidit? temporanea, che ? quella che pi? frequentemente le casalinghe subiscono. Reversibilit? Al MOICA ? ben presente un altro grave problema, quello della reversibilit?, che coinvolge la donna casalinga alla morte del coniuge, unico percettore di reddito. Alla perdita della persona cara e degli affetti, si aggiunge una perdita economica che abbassa notevolmente il livello di vita del superstite. Nel nostro paese importanti sentenze sanciscono che la moglie separata o divorziata debba poter mantenere la qualit? di vita di cui godeva nel corso del matrimonio e quando la famiglia era unita. Non altrettanto ci si preoccupa della donna vedova. Il MOICA ritiene pertanto necessario che la decurtazione del 40% prevista sulla pensione maturata dal coniuge deceduto venga ridotto al 20%, con attenzione la vedova/casalinga che non possiede altro reddito. Una politica familiare degna di tale nome non pu? ignorare questioni di tale portata che coinvolgono milioni di cittadine. Donna: lavoratrice e lavoro familiare di Cinzia Grasso Viviamo, volenti o nolenti, una realt? in trasformazione che deve acquisire nuove modalit? di relazionarsi in un universo in cui il mondo maschile e quello femminile sono in fase di cambiamento. La donna nella societ? del 2000 ricopre e sperimenta una gestione plurima di ruoli: figlia,moglie, madre, lavoratrice e cittadina consapevole dei propri diritti,a prezzo di forti sacrifici,ma con una forte capacit? di individuare strategie e misure creative, flessibili,intuitive e soprattutto empatiche per migliorare la qualit? della vita dei componenti della famiglia e della societ? a cui si relaziona. La donna svolge una funziona doppia, di cura in ambito familiare e professionale, per cui si trova a operare in un' illusione di onnipotenza nel mondo del lavoro. Il mondo maschile che sempre di pi? vive una fase di destabilizzazione della propria identit? vede la donna come potente e indistruttibile. I cambiamenti dell?universo femminile hanno determinato una crisi nell?uomo, in quegli uomini, che insistono nel vedere la donna come il principale ammortizzatore, responsabile della cura della famiglia, dei bambini e degli anziani, senza investire nelle scelte politiche e nei servizi alla famiglia. La maternit? continua a essere considerata aspetto imprescindibile alla realizzazione personale della donna e la rinuncia viene spesso sentita come il sovvertimento di un valore fondamentale. La gestione della maternit? viene per? ancora vissuta in solitudine e il calo della natalit? ? imputato a un eccessivo impegno di ore nel lavoro quotidiano . La mancanza di un adeguato sostegno da parte dei padri, che risultano i meno collaboranti dell?Unione Europea porta a una crisi sociale che spesso non si vuole vedere o peggio si vuole negare. Qui nasce l?incertezza della societ? contemporanea italiana che vive una ambiguit? e vive una donna onnipotente capace di farsi carico di tutto ?una onnipotenza di cui le stesse donne si fanno carico vivendo successivamente in solitudine i limiti di questa condizione. Nel continuo fare e agire si perde di vista la necessaria fase di attesa e di pensiero e ci? porta a perdere sia la sensibilit? verso il mondo degli affetti sia la ricerca della mediazione e della risoluzione non violenta dei conflitti. Questa destabilizzazione, per alcuni, porta al crollo dell?istituzione famiglia, elemento fondante della societ?, al di l? di qualsiasi visione partitica, la politica deve promuoverla e soprattutto deve sostenere i suoi componenti per salvaguardare i popoli dall?autodistruzione, assecondando attraverso l?istinto il solo principio del piacere, a cui l?individuo tende a cedere. La centralit? della persona in un ambiente che la tuteli adoperandosi a informare e formare secondo il principio di realt?, identificato in leggi orientate alla salvaguardia della specie porta alla costruzione di un pensiero attento al dono reciproco e alla solidariet?, che a partire della famiglia si riflette in una efficace gestione economica del paese. La diffusione della scolarizzazione, processo in espansione perch? necessario per omologarsi al progresso e alla economia mondiale, tende a legittimare una socializzazione femminile non orientata alla domesticit?, ma piuttosto aperta al mondo esterno pur senza reali spazi di occupazione, e senza l?attenzione al doppio ruolo della donna. Questa condizione coinvolge soprattutto le giovani laureate, spesso precarie, che vivono una condizione conflittuale tra la ricerca di una realizzazione lavorativa e il desiderio di maternit?, protratto nel tempo fino a essere a un certo punto, non pi? realizzabile. I mas media negano questa condizione di disagio, trasmettendo immagini femminili che esaltano la corporeit? e negando i progressi della consapevolezza dei valori del pensiero e delle ricchezze personali non legate solo all?immagine. Sul piano personale le donne si sentono spesso inadeguate sia nel ruolo di madri, sia nella veste di mogli. Professionalmente insicure si travestono per avere un consenso?.il proprio e quello del maschio vicino, perdendo la propria spontaneit? e negando la propria identit? e la propria dignit?. Quali possono essere le possibili soluzioni? Nascono dalla naturale creativit? della donna: si definiscono nel riconoscere le proprie forze, le proprie possibilit? e diventando pi? coraggiose nell?esprimere le proprie idee con decisione, protagoniste a pieno titolo. La divisione del lavoro, con le disparit? di genere e inadeguatezze d' interventi , necessita di rimedi volti a favorire la consapevolezza delle trasformazioni e del necessario adattamento alla nuova condizione maschile e femminile, attraverso informazione e formazione sui vantaggi e sulle risorse per lo sviluppo culturale e la risoluzione dei problemi economici. Una svolta innovativa si ? avuta nel 1994 con l'introduzione nei documenti dell?Unione Europea del tema della ?conciliazione dei tempi? . ?La persona non ? solo individualit? ? protagonista a pieno titolo nella comunit? in cui vive? Il lavoro e la famiglia non sono realt? alternative. Il tema delle pari opportunit? e della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura fa parte delle priorit? del quadro europeo per il raggiungimento di una EUROPA socialmente coesa e forte. Lo sviluppo dei servizi e un' articolazione dei tempi sociali, oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro, ? sono un obiettivo non solo istituzionale. Valorizzare le differenze e promuovere la gestione delle risorse umane, offrendo effettive opportunit? di valorizzazione del lavoro di tutti, ? un traguardo di giustizia da perseguire con tenacia. La Banca del Tempo si colloca all'interno di queste strategie inerenti lo svolgimento della vita quotidiana con l?obiettivo di migliorare i rapporti di vicinato, la socializzazione e lo scambio dei saperi. Il lavoro familiare nel Diritto di famiglia di Sara Squassina Dalla Costituzione L'art. 29 stabilisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ? naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio ? ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unit? familiare". L'art. 30 stabilisce che "? dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacit? dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternit?". L'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternit?, l'infanzia e la giovent?, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Riforma diritto di famiglia (L.151/1975). Con la riforma del Diritto di famiglia del 1975 la condizione della donna muta radicalmente: viene abolita la figura del capofamiglia (che rimane solo ai fini anagrafici) e la donna e l?uomo hanno pari diritti e doveri Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va (ad esempio) presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.). Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto a essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento a essere assistiti. Hanno inoltre diritti ereditari. Art. 143. c.c. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelt?, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit? di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Ognuno dei coniugi, dunque,deve contribuire al mantenimento della famiglia: la casalinga partecipa attraverso il suo lavoro familiare che ha pari dignit? del lavoro fuori casa.Tuttavia, la famiglia rimane uno dei luoghi in cui ? pi? difficile far valere i propri diritti a causa dei legami affettivi tra le persone: ? importante capire che questi vanno rispettati ed ? importante non confondere gli affetti con i diritti Altra novit? importante, momento del matrimonio si pu? scegliere fra due possibilit? di gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di beni. Questa scelta ? importantissima ed ? opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere. Con la comunione dei beni (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali, dei beni posseduti prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredit? ricevute, diventano di propriet? comune e possono essere amministrati da entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni. Con la separazione di beni (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei propri beni e contribuisce in modo proporzionale alle proprie sostanze alle necessit? della famiglia. La separazione dei beni ? consigliabile solo nei casi in cui entrambi i coniugi abbiano il proprio reddito sicuro (da lavoro dipendente o professionista). Un?altra novit? introdotta dalla riforma del Diritto di famiglia e che attiene al lavoro nascosto ? l?introduzione nel c.c. dell?impresa familiare. L?impresa familiare, istituita con la riforma del diritto di famiglia tutela il lavoro famigliare che prima non veniva considerato e non aveva alcuna rilevanza giuridica. Nel nostro ordinamento, almeno prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, trovava larghi consensi la soluzione secondo cui il lavoro svolto a favore del congiunto dovesse essere prestato a titolo gratuito, in quanto fondato sulla solidariet? e sull?affetto familiare (affectionis vel benevolentiae causa): era escluso, quindi, che si instaurasse un rapporto di lavoro subordinato e era anche escluso un rapporto di tipo societario con conseguente diritto alla ripartizione degli utili. Questo valeva per ogni tipo di lavoro prestato in ambito familiare, ovvero sia per il lavoro familiare-domestico, sia per il lavoro familiare-economico svolto al fianco del coniuge (o del fratello, o del padre) titolare di impresa. La gratuit? della prestazione, in riferimento alla condizione della moglie e dei figli, veniva giustificata sulla base dell?obbligazione del capofamiglia di provvedere al loro sostentamento. In altre parole, la moglie e i familiari che prestavano la propria opera all?interno dell?impresa di cui era titolare il capofamiglia, anche in modo continuativo, non godevano di alcun diritto. Nel frattempo, ad oltre 30 anni dalla riforma del diritto di famiglia sono mutati i quadri legislativo interno ed europeo e in particolare a partire dalla fine degli anni 90, si assiste all?emanazione, seppure tuttora insufficiente, di una serie di norme a tutela della donna che lavora in casa ed alla conciliazione dei tempi legati alla cura familiare con quelli legati al lavoro extradomestico. Andando in ordine cronologico uno dei primi interventi ? quello riguardante la costituzione di un Fondo pensione Inps per le casalinghe. Come potete vedere la richiesta risale almeno al 1959, ma l?attivazione del Fondo, approvato nel 1995 parte nel 2000. Chi si pu? iscrivere? Le donne e gli uomini che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilit? familiari e che hanno un'et? non superiore ai 65 anni. L'ISCRIZIONE Per iscriversi al Fondo non bisogna svolgere attivit? lavorativa dipendente o autonoma e non bisogna essere titolari di pensioni dirette. ? invece possibile essere titolare di pensione ai superstiti (cio? una pensione indiretta o di reversibilit?). Si ricorda che l'iscrizione al Fondo ? compatibile con un'attivit? lavorativa part-time. Coloro che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo possono farlo presentando domanda all'Inps, oppure via Internet. QUANTO SI PAGA L'importo dei versamenti ? libero, tuttavia, versando almeno 25,82 euro verr? accreditato un mese di contribuzione. L'Inps accrediter? ogni anno tanti mesi di contributi quanti risultano dividendo l'importo complessivo versato nell'anno per 25,82 euro. Ad esempio, versando 110 euro verranno accreditati 4 mesi, poich? 110:25,82 = 4,26 (si prende in considerazione solo il numero intero). QUANDO SI PAGA Il versamento pu? essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno con bollettini di conto corrente postale che l'Inps invia a casa insieme alla lettera di accoglimento dell'iscrizione. DEDUCIBILITA' TOTALE I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile IRPEF del dichiarante, anche per i familiari fiscalmente a carico. LE PENSIONI Gli iscritti al Fondo, al raggiungimento dei requisiti previsti, hanno diritto alla pensione di vecchiaia (calcolata secondo il sistema contributivo) e alla pensione di inabilit?. Pensioni di vecchiaia: 57 anni di et?; 5 anni (60 mesi) di contributi; l'importo della pensione mensile non deve essere inferiore all'assegno sociale maggiorato del 20% (per l'anno 2003 tale minimo ? stabilito in ? 430,79), per chi ha meno di 65 anni. Al compimento del 65? anno di et?, fermo restando il requisito dei 5 anni di contribuzione, il diritto alla pensione si consegue senza limiti di importo. Pensione di inabilit?: 5 anni (60 mesi) di contributi; assoluta e permanente impossibilit? a svolgere qualsiasi attivit? lavorativa. CONVIENE? Attualmente il programma previdenziale previsto dalla normativa in questione ? in forte discussione, tanto che il Comitato Amministrativo del Fondo ( in seno all'INps a Roma che ? peraltro presieduto da Tina Leonzi) ha presentato alla XI Commissione lavoro della Camera un dispositivo di modifiche sostanziali per rendere percorribile il programma stesso. Conviene attendere che le modifiche proposte diventino norma. ASSEGNO DI MATERNITA' PER CASALINGHE E DISOCCUPATE: L. 448 del 1999. Prevede un'indennit? di maternit? per le donne che non svolgono lavoro extradomestico, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno. ASSEGNO DI MATERNIT? DELLO STATO - E' una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o in affidamento preadottivo. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2008, l?importo dell?assegno ? pari a 1.843,90 euro. La somma ? corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce gi? di una indennit?, ma di importo inferiore. I requisiti - L?assegno spetta se: la lavoratrice gi? fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino; la madre ? disoccupata, purch? tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi pi? di nove mesi; la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino. Per le altre casalinghe l?assegno di maternit? viene erogato dai comuni. E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia. L'assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno. L'importo per il 2008 ? pari a 299,53 ? mensili per cinque mesi, per complessivi 1.497,65 ?. A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta alla donna che: non ha diritto ad alcuna indennit? di maternit? ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennit? di maternit? di importo inferiore a quello dell'assegno del Comune pu? esserle riconosciuta la differenza); vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2008, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, ? di 31.223,51 euro. L'assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene erogato dall?INPS. INFORTUNI DOMESTICI: L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico finalizzato alle cure della propria famiglia e dell?ambiente in cui si dimora, hanno diritto e sono obbligate all'Assicurazione contro gli infortuni. Come ci si assicura Prima iscrizione Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale. Versare l'importo di ? 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi. Tale importo (o premio) non ? frazionabile su base mensile, ed ? deducibile ai fini fiscali. Rinnovo iscrizione Coloro che si sono gi? iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell?INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell?assicurato e l?importo da versare entro il 31 gennaio. Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovrano utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati. Pagamento del premio online Da gennaio 2009 ? possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta. Soggetti che non devono pagare il premio Il premio ? a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro. Se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello (.doc 30 kb). Le politiche di conciliazione A partire dagli anni 90 comincia ad essere introdotto nei documenti ufficiali dell?Unione Europea il termine conciliazione. Con tale termine si intende la volont? di predisporre direttive, informative, raccomandazioni, suggerimenti ai diversi paesi perch? adottino misure in grado di salvaguardare la possibilit? di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. La necessit? di mettere a punto sistemi di conciliazione tra famiglia e lavoro retribuito nasce dalla convergenza di due fattori: da un lato le trasformazioni delle strategie di vita e delle identit? delle donne e degli uomini, soprattutto giovani; dall?altro le trasformazioni del mercato del lavoro Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all?interno di societ? complesse. Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all?interno della coppia, sull?organizzazione del lavoro e dei tempi delle citt? nonch? sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico. CONGEDI PARENTALI: L: 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura , di formazione e di relazione (tempi delle citt?). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti. La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parit? tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l?aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verr? concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'et? del bambino entro cui si pu? fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non ? lavoratrice.
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