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PROMOZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLA CASALINGA PDF Stampa E-mail
OGGETTO:
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga - Precisazioni.
SOMMARIO:
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.
In attuazione dell'interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l'Istituto ha emanato la circolare 112/2009, cosè prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perchè impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.
Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.
Il Direttore Generale f.f.
Nori


8-04-09

PER TUTTE LE PENSIONATE:




RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANTE MAGGIO 1968 (TUTTE COLORO CHE GODONO DI UNA PENSIONE I CUI CONTRIBUTI SONO STATI VERSATI, ANTE E DOPO IL 1968 DEVONO PRESENTARE DOMANDA PER LA RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE STESSA E UN PICCOLO INCREMENTO DELLA PENSIONE ATTUALE).



LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO IL PATRONATO INAS Cisl DELLA PROPRIA CITTA', CON IL QUALE ABBIAMO LA CONVENZIONE, PER INOLTRARE LA DOMANDA. UNA NOSTRA SOCIA DI MILANO ( Francesca Feraboli Tel. 025061762) HA GIA' FATTO DOMANDA ED OTTENUTO ARRETRATI E RIVALUTAZIONE PER INFORMAZIONI RIVOLGETEVI A LEI.







Informazioni INPS

Avvisi importante: per chi gode di un trattamento pensionistico, riferiti ai versamenti, ante maggio 1968. Si rivolga a un patronato con questi riferimenti.
Retribuzione pensionabile ante maggio 1968 deve essere rivalutata

(Inps, Circolare 10.11.2006 n° 124).

Rivalutazione della retribuzione pensionabile ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge n° 297/1982 per periodi anteriori al 1° maggio 1968. Applicazione della tabella C allegata al D.P.R. n. 488/1968, sostituita dalla tabella E allegata al decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537. Liquidazione e ricostituzione pensioni.


Per ottenere la rivalutazione è necessario presentare domanda all'INPS.


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PROMOZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLA CASALINGA

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

(L.493/99)
Campagna 2009

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura

 

Prima iscrizione
Ritirare il
bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.

Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell'INAIL con il
bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da versare entro il 31 gennaio.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovrano utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.

Pagamento del premio online
Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un
reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato :
- in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il
modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

- Per gli anni successivi alla prima iscrizione:

  • se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
  • se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio;
  • se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello (.doc 30 kb).

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

  • Chiamando il numero verde 803.164;
  • Sul sito internet www.inail.it;
  • Presso tutte le Sedi INAIL;
  • Presso le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe 06-68805944; 0966-263043; 091-6820335 Movimento Italiano Casalinghe/MOICA 030-2006951; 06-51606044; Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee-SCALE UGL 06-32482242 - lun. mer. ven. dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ed i Patronati.









PROMOZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLA CASALINGA

L'IMPEGNO DEL MO.I.CA


La promozione sociale della "casalinga" è tra gli obiettivi primari del MOICA. L'impegno del MOICA, è a tutto campo e ha un ruolo decisamente attivo.
Promozione sociale rivolta alla comunità: le casalinghe vengono coinvolte , con iniziative mirate, nelle attività sociali, culturali e ludiche cittadine; ogni gruppo organizza iniziative o partecipa alle manifestazioni di valorizzazione delle tradizioni, di solidarietà, di promozione delle attività locali, con il patrocinio di enti e istituzioni regionali e locali (Vedi Sintesi dell'attività dei gruppi).
Da segnalare:

  • 2006, "Profumi e sapori di Puglia" a Martina Franca (Taranto)
  • 2004, "Mamma che olio" a Brescia
  • Dal 1999, "Fiera di Natale" a Ragusa


Promozione come partecipazione alla vita pubblica
e all'inserimento nelle istituzioni ai vari livelli, praticamente preclusi alle "casalinghe" fino a pochi anni fa: il MOICA è già presente da tempo in organismi istituzionali nazionali. (Vedi Nostra presenza negli organismi istituzionali). Molte nostre associate, grazie anche al MOICA, sono presenti in Commissioni, Consulte e organismi regionali, provinciali e comunali. E le puntuali riconferme dicono che ci sanno fare.

Da segnalare:

  • "Nelle istituzioni con ottica di genere", corsi di formazione in sette sedi MOICA per "preparare" le donne a questo compito secondo le loro specifiche capacità e caratteristiche (finanziato dal Ministero del Lavoro sulla legge 125/91).

Costante opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, mediante la presentazione di leggi, la raccolta di firme e la richiesta di norme legislative che riconoscano il lavoro familiare e l'importanza della famiglia come soggetto sociale.

Da segnalare:

  • 2002, presentata alle autorità la "Carta dei diritti delle casalinghe".
  • 1989, VII assemblea nazionale (Roma, 22-24 maggio) è nella mozione conclusiva si chiedeva alle istituzioni l'approvazione di normative a favore delle casalinghe
  • 1992, battaglia del MOICA per l'abrogazione dell'art. 4 del D. L. 503/92 "scippa pensioni" che, introducendo il sistema del "cumulo dei redditi", penalizza, quando non priva, le casalinghe del trattamento pensionistico con versamenti volontari collegati ai versamenti del periodo di lavoro extradomestico
  • 1988, convegno "Casalinga = lavoratrice" a Milano

oltre ad iniziative a sostegno della famiglia a livello regionale (Marche, Trentino-Alto Adige, Sicilia).
Il MOICA segue anche la strada del cambiamento della mentalità, radicata da secoli, che vuole la donna confinata in casa e insignificante socialmente. Una battaglia condotta dai movimenti femministi ormai da oltre un secolo, movimenti che però vedevano l'emancipazione femminile come la conquista di uno spazio fuori dalla casa-famiglia. Il MOICA, osiamo dire per primo, ha coraggiosamente aperto un altro fronte: il riconoscimento del lavoro familiare in quanto tale, fuori da ogni stereotipo sentimentale (magra consolazione essere gli angeli del focolare). Il lavoro familiare (gestire il menage familiare, tenere la casa, allevare i figli, assistere gli anziani e i diversamente abili, svolgere il ruolo relazionale di prima mediatrice familiare) è un vero lavoro, di valore sociale ed economico, e come tale ha dei diritti che non possono essere ignorati.

Dal nostro Statuto

L'art. 2 dello Statuto così recita:

Art. 2 - L'Associazione, di ispirazione cristiana, è senza fini di lucro e persegue esclusive finalità di solidarietà sociale. Nella sua azione fa riferimento ai valori della persona, della famiglia e della società.

  • E' apartitica e si propone, in particolare, per le persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare:
  • la promozione umana, spirituale e culturale;
  • la promozione sociale e la tutela dei suoi diritti in ogni campo;
  • la promozione di politiche familiari;
  • l'assistenza sociale e socio-sanitaria in termini di prevenzione;
  • la formazione professionale e non;
  • ogni altra attività che risulti utile o idonea alla promozione e allo sviluppo della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare, compatibilmente con le finalità statutarie.


L'Associazione si prefigge altresì:

  • la promozione, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  • la promozione e la valorizzazione della cultura e dell'arte;
  • la tutela dei diritti civili.
  • L'Associazione intende cooperare con ogni Ente, pubblico o privato, o istituzione, che condividono le finalità della stessa.


Un apposito "Settore" (punto 5) dei sei costituiti secondo l'art. 4 dello Statuto, è dedicato alla promozione sociale.

Art. 4 - Per realizzare tale complessa attività l'Associazione potrà istituire i seguenti settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico:

  • MOICA / Cultura e tempo libero;
  • MOICA / Formazione;
  • MOICA / Prevenzione e assistenza socio-sanitaria;
  • MOICA / Consumi - ambiente - educazione alimentare;
  • MOICA / Promozione e difesa diritti;
  • MOICA / Solidarietà - affari sociali - emigrazione - immigrazione.





Risposte riguardanti L'Assicurazione Infortuni domestici INAIL:
La Presidente Risponde

Gentile Signora,
ho letto con attenzione il suo scritto e comprendo il suo sfogo. Sono d'accordo con Lei che il lavoro svolto in famiglia è un lavoro prezioso che meriterebbe di essere remunerato. Purtroppo sarebbe illusorio credere questo un obiettivo vicino. Anche il Card. antonelli, arcivescovo di Firenze, ne ha parlato alcuni giorni orsono e noi lo abbiamo ringraziato - anche a mezzo stampa per la sua autorevole attenzione, sensibilità, per lo stimolo rivolto al Governo. Sarebbe già una buona cosa se si partisse dalle casalinghe madri con un'assegno per i primi 3 anni di vita dei bambini. Circa la polizza assicurativa dell'INAIL, per quanto ne abbia rilevato carenze e limiti, e poi sempre operato per ottenere qualche modifica migliorativa, ritengo che le 400 donne che sono state riconosciute con una rendita vitalizia , non la pensino come Lei, perchè senza la L. 493/99 sarebbero comunque inabili e senza un supporto finanziario che le aiuta nella loro inabilità. Le sue amiche anche se hanno un obbligo di legge, se rintracciate, pagheranno il doppio della quota. Questa è la sanzione stabilità dalla legge.
Cordiali saluti
Tina Leonzi
Presidente del MOICA



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MO.I.CA. - Movimento Italiano Casalinghe
Presidenza nazionale e sede legale: Via B. Castelli 4, Mompiano - 25133 Brescia (BS) - Italy - Tel. 030.2006951 - Fax. 030.2099323